Personale in somministrazione sanità: arriva il bonus Covid 2021

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Dopo intensa pressione sindacale, la Regione ha annunciato il pagamento del Bonus Covid a oltre 2.220 operatori sanitari che hanno lavorato durante la pandemia.

 

“Finalmente siamo riusciti a concludere una vicenda sindacale che ha riscontrato ritardi incomprensibili. Nel 2022 eravamo riusciti a conquistare un finanziamento straordinario dal governo che ha riconosciuto il diritto, anche per chi lavora in somministrazione nel comparto della sanità, di ricevere un bonus per l’impegno dimostrato durante il periodo Covid“, così una nota dei sindacati.

In queste settimane, dopo numerose sollecitazioni da parte dei sindacati Cgil, Cisl e Uil e le rispettive categorie del pubblico impiego Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Lombardia, finalmente la Regione ha decretato il pagamento del Bonus a chi aveva prestato lavoro a partire da maggio 2021.

Il personale che beneficerà del bonus conta più di 2.200 operatori e operatrici tra personale medico, di infermeria e assistenza sanitaria, e l’importo massimo ammonta a 791,76 euro.

Come lo ricevo? Il decreto prevede che la Regione, tramite le Ast e/Asst territoriali, eroghi la somma alle APL (Agenzie per il lavoro) che a loro volta la verseranno ai soggetti beneficiari. Invitiamo a fare le opportune verifiche e contattare le nostre sedi per chiarimenti o risoluzioni di errori.

A chi spetta? “Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, è riconosciuta una indennità connessa all’emergenza epidemiologica, dal Decreto Sostegni della Legge n. 176 del 18/12/2020 a cui le regioni dovevano erogare”. A questo decreto, si aggiunge il decreto n. 16093 il 20/10/23, e  successive delibere, che prevede quindi l’erogazione delle risorse assegnate nel 2022. 

Precisiamo infine che le somme erogate per l’emergenza coronavirus a soggetti esercenti impresa, arte o professione, e lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, e non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito.