Vademecum per i cittadini provenienti dall’Ucraina

in Migrazioni

Informazioni per i cittadini e le cittadine provenienti dall’Ucraina e in ingresso in Italia

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Cosa devo fare dopo l’Ingresso in Italia?

Se hai la cittadinanza ucraina e sei in possesso di un passaporto biometrico puoi entrare in Italia senza visto di ingresso e rimanerci per motivi di turismo per un massimo di 90 giorni, dalla data di ingresso nell’area Schengen.

Se sul tuo passaporto è riportato un timbro di un Paese Schengen (come la Polonia, la Slovenia, la Romania etc …N.B. la Moldavia non fa parte dei Paesi Schengen) entro 8gg dall’ingresso in Italia, devi presentarti alla Questura del luogo dove vivi per compilare la dichiarazione di presenza.

Se sei arrivato direttamente in Italia da un Paese terzo non appartenente all’area Schengen, il timbro di ingresso sul passaporto viene apposto dalla polizia di frontiera italiana. In questi casi, non è necessario rendere la dichiarazione di presenza. È sempre comunque meglio registrarsi presso la Questura.

Nel caso di assenza del timbro apposto sul passaporto, devi recarti presso la Questura per rendere la dichiarazione di presenza.

N.B. Per accedere agli uffici della Questura devi essere in possesso del GREEN PASS, rilasciato a seguito di un tampone.

 

È necessario segnalare la presenza in Italia al Consolato dell’Ucraina di Milano?

Appena possibile, le autorità italiane consigliano ai cittadini ucraini che arrivano in Lombardia, di segnalare la propria presenza al Consolato Ucraino con sede a Milano compilando questo form: clicca qui

 

Posso chiedere il permesso di soggiorno per protezione temporanea?

  • Da venerdì 11 marzo, puoi recarti alla Questura per presentare la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea; la consegna del documento avverrà successivamente alla pubblicazione del decreto del Governo italiano;
  • le domande verranno accettate direttamente presso gli sportelli degli Uffici Immigrazione delle Questure, prive di marca da bollo;
  • ti verrà rilasciata una ricevuta con la fotografia e il codice fiscale, utile per l’assistenza sanitaria;
  • il permesso avrà la validità di un anno, con durata non oltre il 4.03.2023 e riporterà la dicitura “PROT. TEMPORANEA ART. 20 TUI EMERG. UCRAINA”.

 

Chi può chiedere il permesso di soggiorno per protezione temporanea?

La domanda del permesso di soggiorno può essere presentata:

  • dai cittadini ucraini e ai loro familiari residenti in Ucraina prima del 24.02.2022;
  • dagli apolidi e dai cittadini di paesi terzi – diversi dall’Ucraina – e ai loro familiari che beneficiavano in Ucraina della protezione internazionale o della protezione nazionale equivalente, prima del 24.02.2022.

N.B. La domanda può essere presentata dalle persone che sono scappate dall’Ucraina a partire dal 24.02.2022.

Posso presentare la domanda di protezione internazionale?

È possibile presentare la domanda di protezione internazionale ma in questo momento, il consiglio è quello di attendere che il Governo italiano emani il decreto prima di prendere una decisione.

 

Cosa bisogna fare per i minori?

Per i minori è necessario esibire la documentazione che dimostri il rapporto di parentela con la persona adulta a cui si accompagnano o rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche della Repubblica dell’Ucraina presenti in Italia per ottenere la documentazione riguardante il rapporto di parentela.

Se il passaporto è scaduto o se non ho documenti di identità?

L’Ambasciata della Repubblica ha comunicato che i cittadini ucraini giunti in Italia privi di documenti a seguito del conflitto bellico, verranno identificati dalle rappresentanze diplomatiche ucraine e a loro sarà rilasciato un documento sostitutivo con le generalità degli interessati, valido sei mesi. Inoltre, i passaporti verranno prorogati di ulteriori 5 anni e i  minori di 16 anni saranno iscritti nei passaporti dei genitori.

 

I minori possono andare a scuola?

I minori possono essere inseriti nella scuola di riferimento, in base al domicilio. Il Ministero dell’Istruzione ha fornito le prime indicazioni in merito all’accoglienza scolastica, al supporto psicologico, al supporto linguistico da riservare agli alunni ucraini che verranno inseriti nelle scuole italiane.

 

Cosa devo fare per rispettare le misure anti Covid?

Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso.

Nei cinque giorni successivi al tampone, i cittadini devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.

 

Posso utilizzare i mezzi di trasporto?

Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto che accedono al territorio nazionale, possono utilizzare i mezzi di trasporto per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone eseguito dopo dopo l’ingresso in Italia, se negativo. I cittadini e i soggetti citati hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto.

 

Devo vaccinarmi contro il COVID?

Nel luogo di ingresso in Italia, o comunque entro i cinque giorni successivi dall’ingresso, deve essere garantita la somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite. Conseguentemente alla somministrazione dei predetti vaccini, è necessario procedere tempestivamente all’offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni e la necessità di completare i cicli vaccinali dell’infanzia. Le vaccinazioni vengono erogate tramite l’iscrizione al regime di ‘straniero temporaneamente presente’ (codice ‘STP’).

 

Senza GREEN PASS, posso essere accolto nelle strutture di accoglienza?

Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell’emissione del certificato verde “rafforzato”, le persone suddette sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive o presso abitazioni private dove sono ospitate.