Educatori stranieri, stop al requisito della reciprocità

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La sentenza n. 119/2026 conferma le critiche di ASGI, APN, NAGA e CGIL Lombardia: le persone straniere regolarmente soggiornanti potranno iscriversi all’albo dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il requisito della “reciprocità” richiesto alle persone straniere regolarmente soggiornanti per iscriversi all’albo dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici.

Con la sentenza n. 119/2026, depositata venerdì 3 luglio, la Consulta è intervenuta sulla legge n. 55 del 2024, che aveva istituito il nuovo albo professionale dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici. La norma consentiva l’iscrizione delle persone straniere regolarmente soggiornanti solo “a condizione di reciprocità”, cioè previo accertamento che il Paese di cittadinanza della persona richiedente garantisse un analogo trattamento paritario ai cittadini italiani.

Persone straniere ammesse all’albo alle stesse condizioni dei cittadini italiani

La sentenza stabilisce che il requisito della reciprocità non deve più essere richiesto. Le persone straniere regolarmente soggiornanti devono quindi poter accedere all’albo, e svolgere la professione di educatore o educatrice, alle stesse condizioni previste per chi ha la cittadinanza italiana.

Si tratta di una decisione importante per il riconoscimento del diritto al lavoro e per il contrasto a ostacoli discriminatori nell’accesso alle professioni educative.

Secondo la Corte costituzionale, il diritto al lavoro tutelato dall’articolo 4 della Costituzione comprende anche il diritto alla scelta dell’attività lavorativa e del modo di esercitarla. Per questa ragione non possono essere introdotti ostacoli irragionevoli e sproporzionati nell’accesso al lavoro.

Confermate le critiche di ASGI, APN, NAGA e CGIL Lombardia

La decisione della Corte conferma le critiche avanzate da ASGI, APN, NAGA e CGIL Lombardia, che avevano definito irragionevole la previsione contenuta nella legge.

Il requisito della reciprocità non rispondeva ad alcun interesse pubblico, soprattutto in un contesto in cui enti e associazioni incontrano da tempo difficoltà nel reperire personale educativo con il titolo richiesto dalla legge. Inoltre, imponeva alla persona straniera di attestare un regime legale del proprio Paese di cittadinanza di cui poteva non essere a conoscenza. In assenza di questa attestazione, la norma avrebbe potuto comportare anche la cessazione del rapporto di lavoro per persone già impegnate nella funzione educativa.

Una decisione contro ostacoli ingiustificati e discriminatori

La Corte costituzionale ha inoltre rilevato di non aver trovato negli atti parlamentari alcuna traccia delle ragioni che avevano spinto il legislatore a introdurre questa restrizione. Per le associazioni ricorrenti, si tratta di un ulteriore segnale della superficialità con cui troppo spesso vengono affrontate le questioni legate all’uguaglianza tra persone italiane e straniere.

La sentenza rappresenta quindi un monito affinché disposizioni di questo tipo, in contrasto con la Costituzione, non si ripetano in futuro.

Grazie a questa decisione, le persone straniere regolarmente soggiornanti potranno iscriversi all’albo dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici con gli stessi requisiti e alle stesse condizioni richieste ai cittadini italiani.

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