Educatori stranieri e albo pedagogisti: stop alla reciprocità
La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che limitava l’accesso delle persone straniere regolarmente soggiornanti all’albo dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici. CGIL Lombardia, ASGI, APN e NAGA: confermate le nostre critiche.
Il tema degli educatori stranieri e albo pedagogisti è al centro della sentenza n. 119/2026 della Corte costituzionale, che ha cancellato il requisito della “reciprocità” previsto per l’iscrizione delle persone straniere regolarmente soggiornanti all’albo dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici.
La Consulta è intervenuta sulla legge n. 55 del 2024, che aveva istituito il nuovo albo professionale. La norma consentiva l’iscrizione delle persone straniere solo a condizione che il Paese di cittadinanza della persona richiedente garantisse un analogo trattamento paritario ai cittadini italiani.
Educatori stranieri e albo pedagogisti: accesso alle stesse condizioni
La sentenza stabilisce che il requisito della reciprocità non deve più essere richiesto. Le persone straniere regolarmente soggiornanti potranno quindi accedere all’albo e svolgere la professione di educatore o educatrice alle stesse condizioni previste per chi ha la cittadinanza italiana.
La decisione richiama il diritto al lavoro tutelato dall’articolo 4 della Costituzione, che comprende anche il diritto alla scelta dell’attività lavorativa e del modo di esercitarla. Per la Corte, non possono essere introdotti ostacoli irragionevoli e sproporzionati nell’accesso al lavoro.
Confermate le critiche di CGIL Lombardia, ASGI, APN e NAGA
La pronuncia conferma le critiche avanzate da ASGI, APN, NAGA e CGIL Lombardia, che avevano definito irragionevole la previsione contenuta nella legge.
Il requisito della reciprocità non rispondeva ad alcun interesse pubblico. La norma risultava ancora più problematica in un settore in cui enti e associazioni incontrano da tempo difficoltà nel reperire personale educativo con il titolo richiesto.
Inoltre, imponeva alla persona straniera di attestare un regime legale del proprio Paese di cittadinanza di cui poteva non essere a conoscenza. In assenza di questa attestazione, avrebbe potuto comportare anche la cessazione del rapporto di lavoro per persone già impegnate nella funzione educativa.
Albo pedagogisti, diritto al lavoro e uguaglianza
La Corte costituzionale ha rilevato di non aver trovato negli atti parlamentari alcuna traccia delle ragioni che avevano spinto il legislatore a introdurre questa restrizione.
Per le associazioni ricorrenti, si tratta di un ulteriore segnale della superficialità con cui troppo spesso vengono affrontate le questioni legate all’uguaglianza tra persone italiane e straniere.
Questa sentenza rappresenta quindi un monito: disposizioni che violano la Costituzione e introducono ostacoli discriminatori nell’accesso al lavoro non devono ripetersi.
Grazie alla decisione della Corte, le persone straniere potranno iscriversi all’albo dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici con gli stessi requisiti e alle stesse condizioni richieste ai cittadini italiani.
Tag: albo pedagogisti, apn, asgi, CGIL Lombardia, Corte costituzionale, diritto al lavoro, discriminazioni, educatori socio-pedagogici, educatori stranieri, lavoro educativo, legge 55 2024, naga, persone straniere, requisito reciprocità, uguaglianza