Siglato l’accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga e indennità per i lavoratori autonomi

in UFFICIO STAMPA

 

 

E’ stato firmato oggi da Cgil Cisl Uil Lombardia, Regione Lombardia e associazioni datoriali l’accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e indennità per i lavoratori autonomi in Lombardia.

ll testo costituisce un primo accordo per attivare strumenti di copertura delle assenze determinatesi per effetto delle sospensioni/chiusure disposte dalle misure di contenimento del COVID-19, a partire dal 23 febbraio ultimo scorso, sulla base delle norme attualmente disponibili, cioè il DL 9 del 2 marzo.

La dotazione finanziaria a copertura degli interventi per la CIG in deroga e per il sostegno al lavoro autonomo è pari per la Lombardia a 135 milioni di euro.

 

I contenuti in sintesi

Cassa integrazione Guadagni in Deroga per i lavoratori subordinati del settore privato compreso quello

I lavoratori beneficiari sono quelli in forza al 23/2/2020, anche a tempo determinato.

Le istanze da inviare a Regione Lombardia saranno autorizzate in presenza di accertato pregiudizio prodotto dall’emergenza COVID-19, che dovrà essere attestato dal datore di lavoro.

Le domande e i relativi accordi potranno avere carattere retroattivo, a copertura di assenze determinatesi a partire dal 23/2/2020.

La durata massima della copertura è quella stabilita dal DL 9, cioè tre mesi nella zona rossa e un mese per il resto della Lombardia.

In tutti i casi disciplinati, il ricorso alla CIG in deroga è previsto solo a margine del ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari, intendendo con ciò CIGO, FIS, FSBA e TIS, oppure a copertura del periodo intercorrente fra l’inizio della sospensione e la decretazione che autorizza la CIGS per i settori che accedono a questa, oppure ad esaurimento degli strumenti ordinari. Quindi prima si usano gli ammortizzatori ordinari e poi si ricorre alla cassa in deroga. 

Le imprese che ricorrono agli ammortizzatori ordinari faranno richiesta di CIG in deroga per i loro dipendenti con anzianità inferiore ai 90 giorni.

Le imprese fra 6 e 15 dipendenti che rientrano nella disciplina FIS ma non hanno l’assegno ordinario, attiveranno il FIS nella forma dell’assegno di solidarietà nel caso in cui la riduzione dell’orario sia al massimo pari al 60% delle ore teoricamente lavorabili su base giornaliera, settimanale o mensile e comunque non superiore al 70% dell’intero periodo di vigenza della solidarietà; se la sospensione dovesse essere superiore a questa soglia, non potendo far ricorso all’assegno ordinario, ricorreranno alla cassa in deroga.

È previsto in tutti i casi il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS. 

I datori di lavoro devono inviare la domanda per via telematica a Regione Lombardia inserendola nel portale che verrà opportunamente attivato e nel quale saranno istruite sulla base dell’ordine cronologico.

 

Indennità per i lavoratori autonomi

L’ambito di applicazione è quello stretto definito dall’art.16 del DL 9, che copre soltanto all’interno della “zona rossa”. Questo accordo quindi non ci consente di far fronte alle esigenze dei lavoratori parasubordinati e  autonomi che operano fuori dalla zona rossa e per i quali continuiamo a lavorare affinché le richieste di emendamento al DL 9, sostenute sia a livello regionale che nazionale da Cgil Cisl e Uil, possano trovare riscontro e consentirci di adeguare in tal senso anche l’Accordo Quadro.

Le singole norme dell’accordo sono definite cedevoli rispetto a future norme che intervengano sulle medesime materie e, comunque, le Parti sottoscriventi si sono riservate di apportare all’Accordo Quadro le necessarie modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto della evoluzione delle fonti gerarchicamente superiori.

 

Qui il testo integrale dell’accordo