Regione Lombardia condannata per discriminazione sul “bonus assistenti familiari”

in UFFICIO STAMPA

Monica Vangi, segretaria Cgil Lombardia, dichiara: “Esprimiamo soddisfazione per quanto deciso dal Tribunale di Milano, che con la sentenza odierna ha dichiarato discriminatorio il requisito di 5 anni di residenza nella Regione richiesto per poter accedere al Bonus assistenti familiari previsto per le famiglie con presenza di persone fragili.


Auspichiamo che Regione lombardia rimuova il requisito dei  5 anni di residenza in tutti i provvedimenti che regolano l’erogazione di misure di sostegno economico a tutti i cittadini lombardi”


Il Tribunale di Milano, giudice
dott. Caroleo, ha dichiarato discriminatorio il requisito di 5 anni di residenza nella Regione richiesto per poter acceder e al Bonus assistenti familiari previsto per le famiglie con presenza di persone fragili.

La Regione Lombardia, con la delibera n. 914 del 3.12.2018 aveva istituito la misura  “bonus assistenti familiari cioè un importo una tantum da erogare alle famiglie bisognose con componenti in condizione di disabilità per “sollevare il carico oneroso” derivante dagli obblighi di assistenza.

Tale misura è stata rinnovata negli anni successivi e da ultimo con un bando del 2022: tuttavia per potervi accedere, è necessario il possesso del requisito della residenza quinquennale da parte del familiare che assume l’assistente familiare.

ASGI e APN avevano proposto ricorso al Tribunale contestando che il requisito quinquennale non solo danneggia proporzionalmente di più i cittadini stranieri (che hanno una mobilità territoriale più elevata) ma è comunque irragionevole perché rischia di escludere famiglie residenti in Lombardia comunque bisognose. Nel giudizio era intervenuta anche CGIL Lombardia a sostegno delle ragioni delle associazioni.

Il Tribunale di Milano ha accolto le tesi delle associazioni motivando che “la delimitazione della platea dei destinatari in ragione della residenza determina l’esclusione di soggetti non autosufficienti in assenza di alcuna ragionevole correlazione con il bisogno in relazione al quale la misura intende intervenire (diritto alla vita indipendente).

E’ almeno la quinta volta – ha commentato l’avv. Alberto Guariso di ASGI, che ha assistito le associazioni assieme all’avvocato Livio Neri  – che la Regione viene condannata per aver inserito il requisito della pregressa residenza prolungata per accedere a prestazioni per la famiglia, per l’accesso alla casa o per l’assistenza alle persone disabili. Sarebbe forse ora di abbandonare questa pretesa e fare ciò che la legge e i giudici indicano, cioè distribuire le prestazioni ai residenti,   sulla base del bisogno e non sulla base degli anni trascorsi in Regione che non possono essere motivo per aver diritti o precedenze”.

In base all’ordinanza odierna, la Regione Lombardia è tenuta a modificare immediatamente la delibera prevedendo l’abolizione del requisito discriminatorio, a riaprire i termini del bando, per un periodo di almeno tre mesi, per consentire la presentazione delle domande ai soggetti inizialmente esclusi. Dovrà inoltre dare adeguata conoscenza di tali modifiche pubblicando, entro quindici giorni, la decisione sulla home page del sito internet istituzionale.La Regione è stata anche condannata a pagare le spese legali.