Permessi e congedi legge 104: ora per l’INPS è possibile la fruizione anche per l’assistenza degli affini dell’altra parte dell’unione civile

in UFFICIO STAMPA

L’Istituto muta il proprio orientamento e, recependo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, amplia la tutela in materia di permessi e congedi ex Legge 104/92

L’INPS rivede i criteri per il riconoscimento della tutela dei disabili in condizione di gravità (art. 3 co. 3 Legge 104/92) per la fattispecie riguardante gli affini dell’altra parte dell’unione civile. Con la circolare n. 36 del 07 marzo scorso, rivede le precedenti indicazioni, aprendo alla possibilità di assistenza nei confronti di suoceri e cognati del partner dello stesso sesso.

Il cambio di rotta è frutto di una decisione, condivisa con il Ministero del Lavoro, ispirata dalla linea interpretativa del diritto comunitario in base al quale, dall’esame della precedente prassi, emergevano gli estremi di una possibile discriminazione sessuale.

Uniti Civili: per meglio comprendere il contesto in cui è maturata la decisione INPS è buona cosa riassumere lo sviluppo delle norme.
La Legge n. 76/2016 sulle unioni civili ha introdotto la possibilità di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso facendo discendere gli stessi diritti e doveri sanciti per i coniugi. L’equiparazione, tuttavia, non è stata completa in quanto non ha menzionato l’articolo 78 del codice civile, negando così la costituzione di un rapporto di affinità tra la parte dell’unione civile e i parenti dell’altro/a partner. (es. non affinità con il padre del proprio partner).

Questa dimenticanza aveva indotto l’INPS a limitare, nei casi di uniti civili, la possibilità di fruire dei permessi legge 104 e del congedo retribuito solo per i parenti della propria parte. (vedi circ. INPS n. 38/2017).

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Tale interpretazione, secondo il Ministero, esponeva l’Istituto al possibile contenzioso orientato dalle decisioni della normativa comunitaria (Direttiva 200/78/CE) che vieta la discriminazione basate sull’orientamento sessuale per quanto concerne l’occupazione, le condizioni di lavoro e la retribuzione. L’INPS è così corsa ai ripari ammettendo la possibilità di fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992 per assistere il partner disabile ma anche, negli stessi casi previsti per i coniugi, per assistere i parenti disabili del partner entro il secondo grado (cioè suoceri, nonni del partner ed i cognati). Allo stesso modo tali soggetti avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione civile.

Lo stesso criterio si dovrà utilizzare nei casi di richiesta del congedo straordinario retribuito ex D.Lgs. n. 151/2001semprechè vi sia, per la fruizione, il rispetto dei noti criteri gerarchici riepilogati al p.to 4 della circolare e a condizione che il richiedente conviva con il disabile. Conviventi di fatto: nel documento INPS si fa accenno anche alla condizione dei conviventi.

L’INPS precisa che la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso e per la qualificazione di“convivente” deve farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dalla legge n. 76/2016.

Per queste situazioni nessun ripensamento è intervenuto, (forse per queste casistiche INPS e Ministero non temono gli strali della CGUE). L’apertura portata dalla sentenza di Corte Costituzionale n. 213/2016 (vedi al proposito sempre la circ. n. 38/2017) consente la possibilità di usufruire solo dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 (ad oggi il congedo straordinario non è richiedibile per i conviventi di fatto) e unicamente nel caso in cui si presti assistenza al convivente e non quando si intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.

In sostanza la “convivenza di fatto” non è ritenuta un istituto giuridico, ma “una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”.

Invio delle domande: a livello procedurale l’Istituto, in attesa delle implementazioni telematiche, comunica che gli uniti civilmente, al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92 e/o dei periodi di congedo straordinario, e i conviventi di fatto al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92, potranno presentare la domanda alla sede INPS di competenza, in modalità cartacea. È poi confermato che sarà compito degli operatori di sede quello di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti in sede di compilazione delle domande.