Lavoro e permesso di soggiorno: Adecco condannata, ha ragione CGIL

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Il Tribunale di Milano ha stabilito che è discriminatoria la prassi adottata da Adecco S.p.A. che subordinava l’assunzione dei lavoratori stranieri alla preventiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, proponendo in alternativa contratti di lavoro limitati alla data di scadenza del titolo di soggiorno.

La decisione arriva a seguito di un ricorso presentato da CGIL Lombardia e NIDIL CGIL, la categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione, assistite dall’avvocato Alberto Guariso di ASGI, ai sensi della normativa antidiscriminatoria vigente in Italia.

Secondo il Giudice, i lavoratori stranieri possono essere assunti e svolgere regolarmente un’attività lavorativa anche quando il permesso di soggiorno ha una durata inferiore rispetto a quella del contratto di lavoro in somministrazione proposto. La prassi contestata, infatti, poneva i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in una condizione di svantaggio rispetto agli altri lavoratori al momento della selezione.

Nella sentenza si afferma che «pretendere che un gruppo di persone – i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno – debba immediatamente, in sede di valutazione assuntiva, produrre la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, che peraltro non è semplice ottenere quando la scadenza non è imminente, è circostanza in sé discriminatoria».

Il Tribunale ha quindi ordinato ad Adecco di cessare la prassi discriminatoria e di adottare una direttiva interna che imponga al personale incaricato della selezione di non tenere conto della data di scadenza del permesso di soggiorno nella valutazione dei contratti da sottoporre ai candidati, procedendo all’assunzione anche quando la durata del contratto supera quella del titolo di soggiorno. È stato inoltre disposto l’obbligo per l’azienda di pubblicare la sentenza sulla homepage del proprio sito, garantendone un’adeguata visibilità.

«Per le norme italiane ed europee e per le convenzioni internazionali che abbiamo adottato, i lavoratori stranieri regolarmente presenti sul territorio hanno esattamente gli stessi diritti dei lavoratori italiani e la parità vale prima di tutto per il diritto di accesso al lavoro», ha dichiarato Valentina Cappelletti, segretaria generale della CGIL Lombardia. «Questo diritto non può essere limitato, tanto meno da soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione nel mercato del lavoro. Il diritto del lavoro è uno solo e vale per tutte e tutti. Esprimiamo soddisfazione per il risultato, ma sarebbe auspicabile non dover ricorrere alle vie giudiziarie per risolvere questo tipo di controversie».

La sentenza rappresenta un precedente importante nella tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri e rafforza il principio di parità di accesso al lavoro, indipendentemente dalla nazionalità, quando il soggiorno sul territorio è regolare.