La legge regionale sugli alloggi pubblici discrimina gli stranieri e viola il diritto alla mobilità

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Il Tribunale di Milano rinvia la legge alla Consulta

Il requisito di residenza quinquennale nella Regione per l’accesso agli alloggi pubblici, previsto anche per le famiglie in condizioni di indigenza, limita irragionevolmente il diritto a fruire dei servizi abitativi pubblici in particolare per gli stranieri protetti da norme internazionali.

Il Tribunale di Milano – su ricorso di CGIL Lombardia, ASGI e NAGA assistiti dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri – ha rinviato la legge regionale lombarda sull’edilizia pubblica alla Corte Costituzionale.

Secondo il Tribunale (giudice dott.ssa Marta Flamini) quella legge è sospetta di incostituzionalità nella parte in cui prevede il requisito di residenza o di lavoro di cinque anni nella Regione perché una simile previsione, estesa anche alle famiglie in condizioni di indigenza e a quelle in emergenza abitativa, “non ha alcun ragionevole collegamento con la funzione sociale dei servizi abitativi pubblici” e rischia di escludere proprio coloro che si trovano in condizioni di maggior bisogno.

La previsione, secondo il Tribunale, non solo è in contrasto con il principio generale di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, ma risulta anche discriminatoria nei confronti di tutti gli stranieri il cui diritto alla parità di trattamento nell’accesso all’alloggio è garantito da norme sovranazionali (cittadini dell’Unione, stranieri titolari di permesso di lungo periodo, titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria); tali cittadini infatti, nonostante il loro diritto alla parità, hanno di fatto minori possibilità di maturare il requisito di residenza quinquennale rispetto ai cittadini italiani.

La questione era già stata sottoposta invano alla Corte Costituzionale oltre 10 anni fa (sentenza 32/08) ma ora l’orientamento di questa giurisprudenza si è fatto più attento e tiene maggiormente in conto la tutela del bisogno rispetto al criterio del “radicamento territoriale”. Per di più, nel caso della Lombardia il requisito è richiesto anche per le famiglie in condizioni di estremo bisogno, il che rende la norma ancora più irragionevole.

Il Tribunale ha anche anticipato un giudizio negativo rispetto a un’altra previsione del nuovo Regolamento Regionale fortemente pregiudizievole per gli stranieri: quella che prevede il divieto di accedere al sistema abitativo pubblico per chiunque abbia un alloggio qualsiasi in qualsiasi parte del mondo, trasformando in ostacolo insormontabile a fruire dell’aiuto pubblico anche un alloggio fatiscente in un paese lontanissimo.
Tale questione sarà affrontata successivamente, trattandosi di norma regolamentare che non richiede quindi il giudizio della Corte Costituzionale. Le associazioni che hanno promosso il ricorso valutano positivamente questo segnale di speranza dopo anni di lavoro tenace per la difesa e l’applicazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento e del nostro modello di società.

CGIL LOMBARDIA
ASGI
NAGA