Incostituzionale il requisito dei 5 anni di residenza o di attività lavorativa nella regione per accedere agli alloggi pubblici

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 depositata questa mattina, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 co. 1 lett.b) l.r. Lombardia n. 16 /2016 nella parte in cui richiede, quale requisito per accedere agli alloggi di edilizia popolare, la residenza anagrafica o lo svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.

Secondo la Corte questo requisito non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione, che è quella di soddisfare l’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno.

La vicenda ha origine da un ricorso di un cittadino tunisino, che insieme a ASGI e NAGA e alla CGIL Lombardia – tutte assistite dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri – ha convenuto la Regione Lombardia tramite l’azione antidiscriminatoria: nel ricorso era stato evidenziato sia il carattere discriminatorio del requisito (che danneggia in misura maggiore gli stranieri che normalmente hanno una maggiore mobilità interna) sia la sua irragionevolezza, essendo illogico premiare le persone che restano stanziali su un determinato territorio, a scapito di una valutazione del bisogno.

In un momento in cui molte Regioni e enti locali puntano a valorizzare la “stanzialità” delle persone secondo una logica del “prima i nostri”, la sentenza segna un punto importante in favore della considerazione del bisogno, la cui tutela deve sempre guidare gli interventi sociali.

A questo punto non solo la Regione Lombardia dovrà rivedere i propri criteri di attribuzione degli alloggi, ma anche molte altre Regioni (Piemonte, Toscana e altre) che hanno nella propria legislazione criteri identici (o che intendono introdurli, come la Regione Umbria) dovranno fare altrettanto per non incorrere in ulteriori sentenze di incostituzionalità.

Il giudizio da cui è nata la questione di costituzionalità riprenderà ora avanti il Tribunale di Milano e in quella sede verranno affrontate altre importanti questioni poste nel ricorso – che non coinvolgono direttamente la legge regionale, ma il Regolamento di attuazione – come quella dell’onere di presentazione di documenti del paese di origine che sta creando gravissime difficoltà per l’accesso degli stranieri agli alloggi ERP.

Milano, 9 marzo 2020

ASGI

NAGA

CGIL LOMBARDIA