Giornalisti dipendenti: dal 1° luglio le domande di pensione devono essere inviate all’INPS. Nota di Inca Cgil Lombardia
In attuazione delle disposizioni introdotte dall’ultima legge di Bilancio (art. 1 co. 103 e seguenti legge 234/21) è stato disposto il trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’ INPGI in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria
La Legge di Bilancio 2022 ha trasferito a decorrere dal 1° luglio 2022 all’INPS la funzione previdenziale svolta dall’INPGI in regime sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria.
Pertanto, da tale data, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.
Il trasferimento non riguarda invece coloro che versano i contributi nella gestione separata dell’INPGI, i quali rimarranno iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”.
L’INPS con il messaggio n. 1886del 4 maggio 2022 informa che è stato aggiornato il servizio online per consentire agli interessati e ai patronati l’invio delle domande di pensione, ricostituzione, certificazione.
Per l’invio delle domande sarà necessario selezionare la gestione “Lavoratori Dipendenti” tramite l’apposito menu a tendina e, di seguito, il fondo “INPGI”.
Riprendendo le indicazioni riportate nella circolare INCA n. 13 del14 gennaio 2022 (p.to 9) ricordiamo che le nuove norme dispongono:
- comma 104: uniforma il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 103, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l’importo della pensione è determinato dalla somma:
- a)delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI;
- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
- comma 105: esclude, per coloro che sono già assicurati presso la gestione INPGI con primo accredito contributivo tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, fermo restando quanto previsto al comma 104, l’applicazione del massimale contributivo (art. 2, comma 18, secondo periodo, della legge 335/1995) che si applica, invece, ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo;
- comma 106: dispone -fermo restando quanto previsto al comma 104 –ai fini del diritto al trattamento pensionistico, che gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.
La circolare INCA riepiloga poi gli aspetti di carattere procedurale, gestionale e organizzativo, connessi al passaggio all’INPS di una parte consistente del fondo INPGI.
Pur non essendo nostro compito esprimere considerazioni di carattere socio-politiche su questa scelta, non possiamo evitare di segnalare le numerose voci critiche che hanno accompagnato questo passaggio, visto da molti esperti del settore come un favore ad una casta che nel tempo non è stata in grado di gestire le proprie risorse e, grazie a supporti della politica, ha rimediato alle proprie negligenze agganciando il proprio destino a quello della previdenza collettiva.