Decreto Covid: le misure per la conciliazione

in Mercato del lavoro

 

 

Da oggi, lunedì 15 marzo, entra in vigore il Decreto Legge che detta le nuove norme per il periodo dal 15 marzo al 6 aprile con particolari previsioni per le festività di Pasqua. 

Il testo prevede le misure di contenimento (art.1) e le misure per la conciliazione a fronte della sospensione della didattica in presenza (art.2).

Per i genitori lavoratori dipendenti viene cioè riattivata le possibilità già previste dalle norme precedenti, la cui copertura era cessata il 31/12/2020, a fronte di tre eventi:

  1. La sospensione dell’attività didattica in presenza per il figlio convivente;
  2. La quarantena per infezione da Covid-19 per il figlio convivente,
  3. La quarantena disposta da ATS per il figlio convivente a seguito di contatto comunque avvenuto.

In questi tre casi, le misure previste per i genitori, da fruire in alternanza fra padre e madre, sono le seguenti:

  • Smart working per l’intera durata dell’evento in caso di figli conviventi minori di 16 anni;
  • In caso di impossibilità di prestazione in regime di smart working, diritto all’astensione dal lavoro con:
    • copertura ad opera di congedi retribuiti al 50% + contribuzione figurativa in caso di figli conviventi minori di 14 anni o figli con disabilità grave accertata per cui sia disposta la sospensione della didattica in presenza;
    • Congedo non retribuito e senza copertura contributiva in caso di figli conviventi di età compresa fra 14 e 16 anni.

Nei casi in cui a copertura delle assenza dal lavoro per motivi di cura fossero già stati chiesti congedi parentali, è possibile chiederne la conversione in congedi Covid.

 

Per i medesimi eventi, per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni appartenenti a queste categorie:

  • lavoratori autonomi;
  • iscritti alla gestione separata INPS;
  • dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici laboratorio biomedico, tecnici radiologia medica, operatori sociosanitari);
  • dipendenti comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per esigenze connesse a emergenza epidemiologica

è possibile la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting del valore massimo di 100 euro settimanali mediante il libretto famiglia o, in alternativa, per l’iscrizione a servizi socioeducativi territoriali/servizi per la prima infanzia. In quest’ultimo caso il bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il bonus è fruibile a condizione che l’altro genitore non acceda ad altro congedo o a congedi Covid.

 

Si conferma che nei giorni di smart working o di fruizione di congedo o di assenza di attività lavorativa o di sospensione dell’attività lavorativa di uno dei due genitori, è inibita all’altro genitore la facoltà di chiedere congedi Covid o bonus. Unica eccezione ammessa è il caso in cui il genitore richiedente abbia altri figli minori di 14 anni avuti con soggetti che non stiano fruendo di smart working o congedi.

 

LEGGI IL TESTO DEL DECRETO LEGGE 12 MARZO 2021

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