Decreto Covid: le misure per la conciliazione

Da oggi, lunedì 15 marzo, entra in vigore il Decreto Legge che detta le nuove norme per il periodo dal 15 marzo al 6 aprile con particolari previsioni per le festività di Pasqua.
Il testo prevede le misure di contenimento (art.1) e le misure per la conciliazione a fronte della sospensione della didattica in presenza (art.2).
Per i genitori lavoratori dipendenti viene cioè riattivata le possibilità già previste dalle norme precedenti, la cui copertura era cessata il 31/12/2020, a fronte di tre eventi:
- La sospensione dell’attività didattica in presenza per il figlio convivente;
- La quarantena per infezione da Covid-19 per il figlio convivente,
- La quarantena disposta da ATS per il figlio convivente a seguito di contatto comunque avvenuto.
In questi tre casi, le misure previste per i genitori, da fruire in alternanza fra padre e madre, sono le seguenti:
- Smart working per l’intera durata dell’evento in caso di figli conviventi minori di 16 anni;
- In caso di impossibilità di prestazione in regime di smart working, diritto all’astensione dal lavoro con:
- copertura ad opera di congedi retribuiti al 50% + contribuzione figurativa in caso di figli conviventi minori di 14 anni o figli con disabilità grave accertata per cui sia disposta la sospensione della didattica in presenza;
- Congedo non retribuito e senza copertura contributiva in caso di figli conviventi di età compresa fra 14 e 16 anni.
Nei casi in cui a copertura delle assenza dal lavoro per motivi di cura fossero già stati chiesti congedi parentali, è possibile chiederne la conversione in congedi Covid.
Per i medesimi eventi, per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni appartenenti a queste categorie:
- lavoratori autonomi;
- iscritti alla gestione separata INPS;
- dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici laboratorio biomedico, tecnici radiologia medica, operatori sociosanitari);
- dipendenti comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per esigenze connesse a emergenza epidemiologica
è possibile la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting del valore massimo di 100 euro settimanali mediante il libretto famiglia o, in alternativa, per l’iscrizione a servizi socioeducativi territoriali/servizi per la prima infanzia. In quest’ultimo caso il bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Il bonus è fruibile a condizione che l’altro genitore non acceda ad altro congedo o a congedi Covid.
Si conferma che nei giorni di smart working o di fruizione di congedo o di assenza di attività lavorativa o di sospensione dell’attività lavorativa di uno dei due genitori, è inibita all’altro genitore la facoltà di chiedere congedi Covid o bonus. Unica eccezione ammessa è il caso in cui il genitore richiedente abbia altri figli minori di 14 anni avuti con soggetti che non stiano fruendo di smart working o congedi.
LEGGI IL TESTO DEL DECRETO LEGGE 12 MARZO 2021