Congedo parentale per maternità elevato sino ai 12 anni di vita del figlio e a 9 mesi di durata

in UFFICIO STAMPA

Approvato dal C.d.M. il 31 marzo lo schema del decreto legislativo che recepisce la direttiva UE 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza

Novità in arrivo in materia di tutela della maternità e della disabilità; nulla di trascendentale intendiamoci, ma un piccolo passo in avanti. Il C.d.M. nella seduta del 31 marzo ha approvato lo schema di Decreto Legislativo che prevede interventi rafforzativi per quanto attiene il Congedo Parentale per maternità, l’Indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, il Congedo di Paternità obbligatorio per i lavoratori del pubblico impiego e le condizioni per fruire del Lavoro Agile nel caso di convivenza con figli minori o parenti disabili gravi. Ora la parola passa alle Commissioni di Camera e Senato per l’acquisizione dei relativi pareri prima che il decreto venga adottato definitivamente dal C.d.M.

Congedo Parentale: attualmente il congedo parentale spetta alla madre e al padre, lavoratori dipendenti, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo complessivo massimo tra i genitori di 6 mesi, entro i 6 anni di vita del bambino/a o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia nel caso di adozione a prescindere dal reddito del genitore richiedente. Se il figlio ha più di 6 anni il Congedo è retribuito, sempre nella misura del 30%, se rispettati determinati limiti di reddito. Il nuovo provvedimento, una volta approvato, prevede che il congedo potrà essere utilizzato entro il 12° anno di vita del bimbo e durerà sino a nove mesi con una diversa ripartizione. Spetterà in misura pari a tre mesi, tassativamente a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi; mentre per l’ulteriore periodo di tre mesi potrà esser fruito alternativamente tra i genitori.

Nel caso di “genitore solo” (cioè in caso di morte di un genitore, abbandono del figlio o affidamento esclusivo) la durata del congedo salirà da 10 a 11 mesi.

Indennità di Maternità per autonome e libero-professioniste: la nuova norma prevede l’estensione del diritto all’indennità di maternità in favore rispettivamente delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.

Congedo di paternità obbligatorio: è prevista l’estensione dell’obbligo di fruizione dei 10 giorni di paternità entro i 5 mesi di vita del nascituro anche per i dipendenti pubblici.

Lavoro Agile: il provvedimento attribuisce al lavoro agile la valenza di istituto giuridico-contrattuale finalizzato a conciliare le esigenze vita-lavoro.
I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per lo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile dovranno riconoscere la priorità alle richieste presentate da parte di lavoratrici e lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di grave disabilità (art. 3 co, 3 Legge 104/92). Potranno beneficiare di tale agevolazione anche i lavoratori che assistano il coniuge, l’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto (ai sensi della legge 76/2016) un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi previsti dall’art. 33, co. 3, della legge 104/92, un familiare entro il terzo grado riconosciuto in condizione di gravità ai sensi della legge 104/92 o titolare di indennità di accompagnamento.