Agenzia Entrate, vinto il ricorso contro la clausola discriminatoria
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Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso di APN, ASGI, CGIL Lombardia e LEDHA contro il bando per 622 assistenti: l’Agenzia delle Entrate dovrà consentire la partecipazione anche alle cittadine e ai cittadini stranieri ammessi dalla legge.
Il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro ha dichiarato discriminatoria la clausola del concorso dell’Agenzia delle Entrate che prevedeva la cittadinanza italiana come requisito per partecipare alla selezione di 622 assistenti.
La sentenza, depositata il 23 settembre, accoglie il ricorso promosso da APN – Avvocati Per Niente, ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, CGIL Lombardia e LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità.
Il bando del 15 maggio 2026 era rivolto alle persone iscritte al collocamento mirato previsto dalla legge 68/1999, quindi prevalentemente a persone con disabilità.
Il Tribunale: le mansioni vanno valutate caso per caso
La normativa vigente consente l’accesso ai concorsi pubblici anche ad alcune categorie di cittadine e cittadini stranieri, tra cui familiari di cittadini dell’Unione europea, persone lungo soggiornanti e titolari di protezione internazionale.
Un DPCM del 1994 prevede però il requisito della cittadinanza italiana per alcune amministrazioni, tra cui il Ministero delle Finanze.
Secondo il Tribunale di Milano, non è possibile applicare automaticamente questa esclusione. Occorre invece verificare se le mansioni previste comportino effettivamente l’esercizio di pubblici poteri.
Nel caso degli assistenti dell’Agenzia delle Entrate, il Tribunale ha ritenuto che tale condizione non sussista.
La sentenza riconosce inoltre la particolare gravità della discriminazione nel caso concreto, perché la procedura è destinata prevalentemente a persone con disabilità.
L’Agenzia delle Entrate dovrà modificare il bando
Il Tribunale ha quindi ordinato all’Agenzia delle Entrate di modificare il bando, consentendo la presentazione delle domande anche alle categorie di cittadine e cittadini stranieri previste dall’articolo 38 del decreto legislativo 165/2001.
L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a partire dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia.
La decisione arriva dopo una vicenda analoga relativa a un concorso del Ministero dell’Interno. In quel caso la Cassazione, con la sentenza n. 23818 del 22 luglio 2026, aveva confermato l’inammissibilità del requisito della cittadinanza anche per una qualifica di funzionario.
«Rimossa un’irragionevole disparità di trattamento»
APN, ASGI, CGIL Lombardia e LEDHA esprimono soddisfazione per una decisione che rimuove «una irragionevole disparità di trattamento» e riconosce la possibilità per cittadine e cittadini di origine straniera di contribuire pienamente al perseguimento degli interessi pubblici.
Le organizzazioni chiedono ora alla Presidenza del Consiglio di intervenire sul DPCM del 1994, limitando il requisito della cittadinanza italiana ai soli casi consentiti dalla legge e dalla sua interpretazione giurisprudenziale.
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