 |
Percorso verso i Referendum 2025
Un nodo per ricordare, un voto per cambiare.
|
Quiz interattivo
Mettiti alla prova! Scopri quanto ne sai sui temi dei referendum e aggiungi al tuo bagaglio di conoscenze nuove scoperte e nuove informazioni da diffondere!
Glossario utile
Un approfondimento su alcuni termini presenti nei quesiti referendari. Lista in costante aggiornamento!
- Illegittimità di un licenziamentoL’illegittimità di un licenziamento è decisa da un Giudice, qualora accerti che le ragioni indicate dall’azienda non siano fondate o veritiere, o quando le modalità di comunicazione abbiano violato i diritti della persona assunta con contratto di lavoro dipendente. Il licenziamento è illegittimo quando è intimato per ragioni discriminatorie o per motivi illeciti (licenziamento nullo), in assenza di giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo (licenziamento annullabile), senza l’osservanza delle modalità procedurali stabilite dalla legge: forma scritta, rispetto della procedura e comunicazione degli specifici motivi (licenziamento inefficace).In caso venga accertata l’illegittimità del licenziamento, sono previste forme differenziate di tutela a favore delle lavoratrici e dei lavoratori a seconda del motivo di illegittimità, dimensione di azienda, data di assunzione.
Per approfondire: Licenziamento illegittimo – Effetti – Wikilabour
|
- Referendum abrogativoQuesto strumento consente di proporre all’elettorato l’abrogazione (totale o parziale) di una legge. I quesiti devono raccogliere la firma di 500.000 cittadin3, oppure essere proposti da 5 Consigli regionali.
Per essere ritenuto valido, deve partecipare alla votazione almeno il 50% degli elettori (il cosiddetto “quorum”) e la proposta soggetta a referendum è approvata se viene raggiunta la maggioranza dei voti validi.
Se il quorum non viene raggiunto resta in vigore la legge attuale, qualunque sia il risultato del referendum.
Non per tutte le leggi si può richiedere un referendum abrogativo (i limiti riguardano le leggi tributarie e di bilancio, di ratifica di trattati internazionali e di amnistia e indulto). Non può essere oggetto di abrogazione tramite referendum le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
La legge prevede che i referendum siano sottoposti ad un duplice controllo di legittimità al momento del deposito delle firme, ad opera dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione e successivamente dalla Corte Costituzionale, che viene chiamata a decidere se la richiesta referendaria rientri nelle ipotesi previste nell’art. 75 Costituzione.
|
|